Il 23 gennaio 2017, dopo una lunga attesa da parte dei contribuenti, è stata finalmente introdotta la possibilità di trasmettere telematicamente le dichiarazioni di successione. La novità discende dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 con cui è stato approvato il nuovo modello per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione.
Una delle importanti novità del nuovo modello è quella di consentire al contribuente con un unico atto di ottenere insieme alla registrazione della dichiarazione anche l’esecuzione della voltura catastale dei beni immobili caduti in successione. L’originario modello cartaceo (c.d. Modello 4), infatti, rendeva necessario, entro il termine di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentare la domanda di voltura catastale dei beni immobili indicati nella dichiarazione stessa presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio (ex Catasto) competente in base al luogo ove detti beni erano situati.
Con il nuovo modello, invece, è possibile assolvere all’obbligo di presentazione della domanda di voltura catastale direttamente in sede di presentazione della dichiarazione di successione con un risparmio di tempo e di costi.
Un’altra grande novità connessa all’introduzione del nuovo modello è quella di consentire per la prima volta il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali autoliquidate (solo in presenza di beni immobili) mediante addebito diretto sul conto corrente indicato dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione. Tali imposte, come è noto, sono connesse all’esecuzione delle formalità pubblicitarie (trascrizione e voltura catastale) relative ai soli beni immobili. In particolare sono dovute per la trascrizione nei Registri Immobiliari del certificato di successione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n° 347/1990 ed alla voltura catastale degli immobili.
La prima formalità ha efficacia di pubblicità-notizia e serve a rendere edotti i terzi che, relativamente ai beni immobili indicati, è stata presentata la dichiarazione di successione; la seconda, invece, ha la funzione di aggiornare l’intestazione catastale degli immobili sostituendo in Catasto il nominativo del defunto con quello dell’erede o del legatario.
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1992 e può essere utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento a tutte successioni apertesi dopo il 3 ottobre 2006. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018 durante il quale sarà possibile per il contribuente presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando la precedente modulistica cartacea.
Dal 1° gennaio 2019, quindi, la dichiarazione di successione andrà presentata obbligatoriamente in via telematica, essendo possibile utilizzare il modulo cartaceo solamente per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di quelle successioni presentate utilizzando il vecchio modulo.
La presentazione cartacea del nuovo modello di dichiarazione all’ufficio territoriale competente sarà consentita, tramite raccomandata o altro mezzo equipollente, unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.
Come avviene concretamente l’invio telematico della dichiarazione di successione?
Il file della dichiarazione di successione, compilato utilizzando il Software ministeriale o altri Software realizzati dalle software house, prima di essere inviato deve essere controllato e autenticato accedendo al Desktop Telematico, ossia il Software “contenitore” realizzato dall’Agenzia delle Entrate per ospitare le applicazioni Entratel e Fisconline.
Il controllo che viene effettuato sul file è di tipo formale e serve per verificare che il file da inviare risponda alle specifiche tecniche diffuse dall’Agenzia delle Entrate per il tipo di dichiarazione e non contenga errori così gravi da impedirne la ricezione da parte del sistema.
L’autentica del file avviene sulla base di una coppia di chiavi asimmetriche attribuite a ciascun utente (contribuente o intermediario abilitato) dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione al servizio Entratel/Fisconline.
Una volta inviato il file della dichiarazione di successione in formato .xml, il sistema rilascia una serie di ricevute telematiche per tenere aggiornato l’utente sullo stato di lavorazione della dichiarazione.
In particolare l’Agenzia delle rilascia fino a 5 ricevute per ciascuna dichiarazione trasmessa, tramite le quali attesta l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni per le quali si richiede la registrazione telematica, nonché l’esito del pagamento delle somme dovute in autoliquidazione, la regolarità della dichiarazione presentata e l’esito delle volture catastali automatizzate.
Con la prima ricevuta della dichiarazione di successione, vengono, quindi, comunicati gli estremi di registrazione e la direzione provinciale competente per la sua lavorazione. Successivamente alla registrazione della dichiarazione, inizia l’attività di controllo sulla regolarità della stessa e dei relativi allegati, da parte dall’ufficio territoriale competente. Se i controlli si concludono con esito positivo, viene rilasciata una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l’indicazione dell’ufficio territoriale competente; essa viene resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all’eredità, nonché nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.
Se invece i controlli si concludono con esito negativo, l’ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all’articolo 32 del Dlgs 346/1990. Il contribuente può regolarizzare la sua situazione entro 60 giorni, anche attraverso l’invio della dichiarazione sostitutiva di soli allegati.
Con la seconda ricevuta il sistema fornisce un’attestazione sull’esito del pagamento delle somme dovute in autoliquidazione (solo nel caso in cui vi siano beni immobili caduti in successione) qualora sia stato effettuato con addebito sul conto corrente.
La terza ricevuta riguarda invece l’esito della domanda di voltura catastale qualora il contribuente si sia avvalso del servizio di voltura automatizzata previsto di default con l’invio della dichiarazione. Tale esito può contenere tre tipologie di informazione: a) tutti gli immobili sono stati volturati; b) solo parte degli immobili sono stati volturati (in questo caso vengono forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le incongruenze tali da non permettere il perfezionamento delle operazioni di voltura); c) nessun immobile è stato volturato.
In conclusione, il nuovo sistema di trasmissione telematica della dichiarazione di successione, pur suscettibile di miglioramenti, rappresenta oggi un importante traguardo conseguito nell’ambito della semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.